Art. 1
Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.
Art. 2
Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le presenti Norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.
Art. 3
Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.
Art. 4
L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.
Art. 5
Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti Norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.
Art. 6
Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.
Art. 7
Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.
Art. 8
Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.