Art. 39
Il Perito Industriale, nominato componente di Commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.
Art. 40
Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti Norme poste in essere da colleghi membri della medesima Commissione.
Art. 41
Il Perito Industriale nominato componente di Commissioni giudicatrici, consuntive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.
Art. 42
Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla Commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle Norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della Commissione.Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l'Autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.
Art. 43
È vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal Consiglio Nazione o dal Consiglio del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell'intera categoria.
Art. 44
Il Perito Industriale che venga nominato componente di una Commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.
Art. 45
Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al Collegio. Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza.
Art. 46
Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a Leggi, Norme e Regolamenti.