Dei rapporti con le pubbliche autorità

Art. 35
Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.
 
Art. 36
Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.
 
Art. 37
Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.