Dei rapporti con i terzi

Art. 38
Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.