Art. 23
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.
Art. 24
Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.
Art. 25
Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.
Art. 26
Il Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.
Art. 27
Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.
Art. 28
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.
Art. 29
Il Perito Industriale può svolgere la propria attività professionale nelle forme della società di persone o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all’utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L’oggetto sociale relativo all’attività liberoprofessionale deve essere esclusivo. Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Art. 30
Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.
Art. 31
Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.
Art. 32
Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d’affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 19 e 22.
Art. 33
Il Perito Industriale , che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali , dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso , un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.
Art. 34
Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.