Dei rapporti con i colleghi

Art. 13
Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.
 
Art. 14
È fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare i propri colleghi esaltando nelcontempo le proprie qualità per ottenere benefici.
 
Art. 15
Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.
 
Art. 16

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

 
Art. 17
Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

 
Art. 18
Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
 
Art. 19
Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni. Il Perito Industriale può svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato dal Collegio di appartenenza.
 
Art. 20

Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.
 
Art. 21
Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.
 
Art. 22
Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati, previo accordo contrattuale, con il committente, facendo riferimento alla tariffa professionale, di cui alla Legge n. 146/1957, salvo per le sole eccezioni previste dalle Leggi. In ogni caso vale quanto stabilito dall'art. 2233 c.c.