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R.D.L 11 FEBBRAIO 1929, N. 275

REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE
(pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 marzo 1929, n. 65)
 
Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 - Regolamento per la professione del Perito industriale, integrato e coordinato con il D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, con leggi 25 aprile 1938, n. 897, e 3 agosto 1949, n. 536, e con altre disposizioni legislative in forma di testo unico (*).
 
Art. 1
Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d’istituto industriale presso le Regie scuole industriali nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest’ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.
 
Art. 2
Presso ogni locale Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati legalmente riconosciuto è costituito l’Albo dei Periti Industriali in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'Ordine medesimo. Per ogni iscritto sarà indicato, nell’albo, per quali rami di attività professionale l’iscrizione ha luogo.
 
Art. 3
La tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti sono affidate a termini dell’articolo 12 del R. Decreto 1 luglio 1926, n. 1130, al Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio è composto da cinque membri, se il numero degli iscritti all’Albo, non supera i 100 e di sette membri se supera i 100 ma non i 500. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario e un tesoriere, decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
 
Art. 4
I Periti Industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti all’Albo Professionale (art. 2229 Cod. Civ.).
Per essere iscritti all’Albo dei Periti Industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;

b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che intervenuta la riabilitazione ai termini del Codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell’art. 1. coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti nell’Albo professionale e, se iscritti, devono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari. In nessun caso possono essere iscritti nell’Albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

 
Art. 5

La domanda per l’iscrizione è diretta al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione l’aspirante risiede è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti :
1) atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;

5) diploma rilasciato da uno degli istituti di istruzione indicati nell’art. 1;
 
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo; ma è consentito il trasferimento da un Albo all’Altro; contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.
 
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l’esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell’Albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell’Albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l’esercizio della professione, possono essere iscritti nell’Albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l’iscrizione nell’Albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
 
Art. 8
L’Albo stampato a cura del Consiglio dell'Ordine deve essere comunicato alle cancellerie della Corte di Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l’Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso autorità giudiziarie suddette, alle Camere di Commercio Industria e Agricoltura della circoscrizione medesima e alla segreteria del Consiglio nazionale, di cui all’art.15. Agli uffici a cui deve trasmettersi l’Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dell’Albo, nonché di sospensione dell’esercizio della professione.
 
Art. 9
Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
 
Art. 10
La cancellazione dall’Albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l’articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine su domanda o in seguito a dimissioni del’ interessato, ovvero d’ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi :

a) di perdita della cittadinanza o godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell’iscritto di un altro Albo.